StatutoTitolo III

Art. 37

In vigore dal 12 set 1890
Il capitale complessivo rappresentato da questa categoria speciale di libretti non potrà eccedere la somma corrispondente al ventesimo dell'ammontare complessivo dei depositi presso la cassa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-37

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