Statuto›Titolo III
Art. 39
Depositi in conto corrente.
In vigore dal 12 set 1890
La cassa di risparmio accetta depositi in conto corrente purchè non superiori a lire 20,000 corrispondendo l'interesse nella misura inferiore almeno dell'uno per cento a quella fissata pei depositi ordinari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-39