Statuto›Titolo III
Art. 43
In vigore dal 12 set 1890
Al principio d'ogni anno il correntista deve presentare il proprio libretto di conto corrente per la liquidazione degli interessi.
L'importo di questi viene portato a suo credito ed aggiunto al capitale.
Nel caso di totale ritiro di somme depositate, il correntista ha l'obbligo di riconsegnare alla cassa il libretto di conto corrente e gli assegni dei quali non ha fatto uso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-43