Statuto›Titolo III
Art. 42
In vigore dal 12 set 1890
Il correntista può esigere sino a lire 500 a vista; oltre lire 500 sino a 1,000.00 con due giorni di preavviso;
oltre le lire 1,000 e sino a lire 3,000 con 5 giorni di preavviso;
oltre le lire 3,000 con 10 giorni di preavviso.
Ove però lo stato di cassa lo consenta, si effettuerà il rimborso a vista anche di somme per l'esigenza delle quali occorre il preavviso.
Nello stesso giorno il correntista non può disporre, nè la cassa paga, più di lire 500 a vista, quand'anche vengano presentati più assegni emessi a differenti date.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-42