StatutoTitolo III

Art. 45

Depositi a scadenza fissa.

In vigore dal 12 set 1890
La cassa, contro deposito di somma non inferiore a lire 500, emette Buoni fruttiferi al nome della persona che fa il versamento con scadenza fissa per un determinato numero di mesi non minore di quattro nè maggiore di dodici. I Buoni fruttiferi portano la firma del presidente, del cassiere e del ragioniere, e sono staccati dal libro a matrice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-45

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo