Statuto›Titolo III
Art. 45
Depositi a scadenza fissa.
In vigore dal 12 set 1890
La cassa, contro deposito di somma non inferiore a lire 500, emette Buoni fruttiferi al nome della persona che fa il versamento con scadenza fissa per un determinato numero di mesi non minore di quattro nè maggiore di dodici.
I Buoni fruttiferi portano la firma del presidente, del cassiere e del ragioniere, e sono staccati dal libro a matrice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-45