Statuto›Titolo IV
Art. 49
In vigore dal 12 set 1890
Le somme raccolte coi depositi versati alla cassa, non chè i fondi disponibili presso di essa, verranno dal consiglio d'amministrazione impiegate nelle operazioni seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-49