Statuto›Titolo IV
Art. 54
In vigore dal 12 set 1890
Può essere accordata la rinnovazione di un prestito di fronte al pagamento di un quarto della somma mutuata ed anche per intiero ogni qualvolta le condizioni dell'istituto lo permettano e non siano mutate le condizioni di solvibilità dei debitori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-54