StatutoTitolo IV

Art. 51

In vigore dal 12 set 1890
L'ammontare del mutuo non supererà la metà del valore, constatato con perizia, degli immobili offerti in ipoteca. La somma complessiva impiegata in siffatti mutui ed in sovvenzioni in conto corrente garantite con ipoteca, di cui all', non potrà superare il quinto dello ammontare complessivo delle attività della cassa.
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