Statuto›Titolo IV
Art. 53
In vigore dal 12 set 1890
Non sono considerate due firme distinte, la firma di una ditta commerciale e la firma di persona che alla ditta stessa appartenga.
Il marito e la moglie non sono ammessi a firmare come coobbligati un pagherò o vaglia cambiario. La firma del marito deve intervenire per la sola autorizzazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-53