Statuto›Titolo IV
Art. 58
Sconto effetti cambiari.
In vigore dal 12 set 1890
In sconto di cambiali, pagherò o vaglia cambiari rivestiti delle formalità richieste dal codice di commercio a scadenza non maggiore di tre mesi dalla data di presentazione e pagabili nelle piazze ove havvi una sede, una succursale od un corrispondente della banca nazionale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-58