StatutoTitolo IV

Art. 59

In vigore dal 12 set 1890
Gli effetti cambiari, di cui è chiesto lo sconto, dovranno portare due firme, oltre quella del presentatore che sarà dal medesimo apposta come girata in bianco all'atto della presentazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-59

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