Statuto›Titolo IV
Art. 56
Sovvenzioni a corpi morali.
In vigore dal 12 set 1890
In sovvenzioni a corpi morali debitamente autorizzati per un termine non eccedente gli anni dieci, restituibili anche col sistema d'ammortamento.
Sono preferibilmente accolte le domande di mutui a breve scadenza e quelle intese a promuovere opere di pubblica utilità o il benessere delle classi lavoratrici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-56