Statuto›Titolo IV
Art. 52
Mutui chirografari.
In vigore dal 12 set 1890
In prestiti chirografari mediante pagherò a vaglia cambiario a scadenza non maggiore di mesi 6 contro due firme solidali riconosciute idonee dal consiglio d'amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-52