StatutoTitolo IV

Art. 52

Mutui chirografari.

In vigore dal 12 set 1890
In prestiti chirografari mediante pagherò a vaglia cambiario a scadenza non maggiore di mesi 6 contro due firme solidali riconosciute idonee dal consiglio d'amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-52

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo