Statuto›Titolo IV
Art. 50
Mutui ipotecari.
In vigore dal 12 set 1890
In mutui ipotecari a termine non eccedente i 5 anni con restituzione della somma mutuata in una sol volta; e, se rimborsabili col sistema di ammortamento, al termine superiore ai 5, ma non eccedente i 30 anni.
L'ipoteca sarà di primo grado e colpirà stabili rustici posti nella provincia di Reggio-Emilia.
I fabbricati soprastanti agli immobili predetti dovranno essere assicurati contro gli incendi presso società benevisa al consiglio d'amministrazione.
Storico versioni
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