Statuto›Titolo IV
Art. 55
In vigore dal 12 set 1890
Un pagherò o vaglia cambiario, se non è pagato nelle ore d'ufficio del giorno successivo a quello della scadenza deve essere immancabilmente protestato.
Nel caso di protesto di un effetto cambiario, il debitore principale ed i coobbligati decadono dalla facoltà di fare ulteriori operazioni di credito coll'istituto, se immediatamente dopo il protesto non si prestano a pagare l'effetto protestato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-55