StatutoTitolo IV

Art. 55

In vigore dal 12 set 1890
Un pagherò o vaglia cambiario, se non è pagato nelle ore d'ufficio del giorno successivo a quello della scadenza deve essere immancabilmente protestato. Nel caso di protesto di un effetto cambiario, il debitore principale ed i coobbligati decadono dalla facoltà di fare ulteriori operazioni di credito coll'istituto, se immediatamente dopo il protesto non si prestano a pagare l'effetto protestato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-55

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