Statuto›Titolo III
Art. 47
In vigore dal 12 set 1890
I Buoni emessi a nome delle persone soggette a tutela od alle medesime pervenute per eredità o per legato, non sono esigibili se non colle autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-47