Statuto›Titolo III
Art. 48
In vigore dal 12 set 1890
Nel caso di perdita o di distruzione di un Buono, il titolare o suoi eredi potranno ottenere dalla cassa un duplicato, osservate le formalità prescritte dalla legge 14 luglio 1887, n. 4715 (serie 3ª).
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