Art. 43
StatutoTitolo III

Art. 43

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In vigore dal 12 set 1890
Al principio d'ogni anno il correntista deve presentare il proprio libretto di conto corrente per la liquidazione degli interessi. L'importo di questi viene portato a suo credito ed aggiunto al capitale. Nel caso di totale ritiro di somme depositate, il correntista ha l'obbligo di riconsegnare alla cassa il libretto di conto corrente e gli assegni dei quali non ha fatto uso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-43