Statuto›Titolo III
Art. 35
In vigore dal 12 set 1890
Nessuno può avere più di un libretto speciale del piccolo risparmio ne avere contemporaneamente un libretto di tal natura e un libretto per depositi ordinari.
Verificandosi quest'ultimo caso il libretto speciale del piccolo risparmio verrà estinto d'ufficio nel modo sovra accennato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-35