Statuto›Titolo III
Art. 31
In vigore dal 12 set 1890
I libretti vengono emessi gratuitamente a favore di chi proverà, mediante attestazione rilasciatagli dal sindaco del luogo di sua residenza, che appartiene a qualcuna delle classi preindicate e che tiene buona condotta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-31