Statuto›Titolo III
Art. 32
In vigore dal 12 set 1890
I depositi sopra ciascuno di tali libretti non potranno eccedere la somma di lire 5, per settimana, nè essere inferiore a cent. 25, e sui medesimi decorrerà dal giorno successivo ad ogni singolo versamento l'interesse al netto della ritenuta per tassa di ricchezza mobile in una misura superiore dell'uno per cento 1 % dell'interesse sui depositi a risparmio ordinari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-32