Statuto›Titolo III
Art. 27
In vigore dal 12 set 1890
Non potranno effettuarsi depositi o ritiri di somme senza la presentazione del libretto che si considera come un titolo al portatore; esso cedesi colla semplice tradizione ed il relativo credito viene, a norma della richiesta, pagato all'esibitore che si riguarda come legittimo proprietario del libretto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-27