StatutoTitolo III

Art. 23

In vigore dal 12 set 1890
I rimborsi sono pagati a vista per somme non superiori a L. 100; entro 15 giorni dalla fatta premonizione per somme non eccedenti le L. 2,000; entro 22 giorni sino a L. 5,000; entro 29 giorni per somme maggiori. D'ogni premonizione verrà fatta annotazione sul libretto e qualunque somma ritirata superiore alle L. 100 soggiacerà alla perdita degli interessi di giorni 15.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo