Statuto›Titolo III
Art. 23
In vigore dal 12 set 1890
I rimborsi sono pagati a vista per somme non superiori a L. 100; entro 15 giorni dalla fatta premonizione per somme non eccedenti le L. 2,000; entro 22 giorni sino a L. 5,000; entro 29 giorni per somme maggiori.
D'ogni premonizione verrà fatta annotazione sul libretto e qualunque somma ritirata superiore alle L. 100 soggiacerà alla perdita degli interessi di giorni 15.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-23