Statuto›Titolo III
Art. 21
In vigore dal 12 set 1890
I depositi saranno effettuati nelle ore d'ufficio di ogni domenica dell'anno, ed i rimborsi si faranno dalla cassa nelle ore d'ufficio del giorno di martedì di ogni settimana, esclusi però i giorni in cui cadono le feste solenni riconosciute dallo Stato.
Resta in facoltà dell'amministrazione, quando lo creda opportuno, di ricevere depositi ed effettuare rimborsi anche fuori dei giorni sovra ricordati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-21