StatutoTitolo III

Art. 21

In vigore dal 12 set 1890
I depositi saranno effettuati nelle ore d'ufficio di ogni domenica dell'anno, ed i rimborsi si faranno dalla cassa nelle ore d'ufficio del giorno di martedì di ogni settimana, esclusi però i giorni in cui cadono le feste solenni riconosciute dallo Stato. Resta in facoltà dell'amministrazione, quando lo creda opportuno, di ricevere depositi ed effettuare rimborsi anche fuori dei giorni sovra ricordati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-21

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