Statuto›Titolo II
Art. 16
In vigore dal 12 set 1890
Ogni deliberazione risguardante mutui e svincoli ipotecari, rilascio di duplicati di libretti, liti attive o passive della cassa, non potrà aver luogo prima d'avere riportato in proposito il voto del consulente legale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-16