Statuto›Titolo II
Art. 13
In vigore dal 12 set 1890
Le deliberazioni verranno prese a maggioranza dei presenti. Data la parità, il voto del presidente avrà la preponderanza.
Presentandosi un caso d'urgenza, provvederà il presidente, coll'obbligo di riferimento al consiglio nella prossima adunanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-13