Statuto›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 12 set 1890
Il consiglio d'amministrazione riconoscerà e proclamerà l'incompatibilità e la decadenza quando sia per verificarsi per alcuna delle cause suindicate e ne riferirà al consiglio comunale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-9