Statuto›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 12 set 1890
Il presidente resta in carica 3 anni ed i consiglieri vengono rinnovati per un quarto ogni anno e sì l'uno che gli altri sono sempre rieleggibili; nei primi 3 anni la sorte determinerà i consiglieri che avranno a scadere dall'ufficio, successivamente la scadenza resterà determinata dalla anzianità nella carica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-5