Statuto›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 12 set 1890
Nel caso però che in pendenza delle ordinarie rinnovazioni venissero a mancare due o più consiglieri, il consiglio comunale provvederà in via straordinaria alle occorrenti surrogazioni.
Il consigliere eletto in surrogazione durerà in ufficio quanto avrebbe dovuto rimanervi il surrogato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-6