Statuto›Titolo II
Art. 8
Incompatibilità.
In vigore dal 12 set 1890
Oltre alle incapacità e decadenze stabilite dalla legge agli , paragrafo 2°, e dal regolamento agli viene stabilito quanto segue:
Non potrà essere membro dell'amministrazione chi abbia colla cassa lite vertente, sia come attore, sia come convenuto, e decadrà dall'ufficio chi dopo la nomina venga a trovarsi in tali condizioni.
Non possono essere contemporaneamente membri dell'amministrazione gli ascendenti, i discendenti lo suocero ed il genero ed i fratelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-8