StatutoTitolo II

Art. 14

In vigore dal 12 set 1890
Le deliberazioni, delle quali debbesi dare notizia al pubblico, verranno in apposito avviso affisse nei locali d'ufficio della cassa e nei luoghi consueti di pubblicità. La pubblicazione così eseguita renderà tali deliberazioni operative per tutti gli interessati immediatamente, a meno che non vi sia in esse indicato un termine.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-14

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