Statuto›Titolo II
Art. 14
In vigore dal 12 set 1890
Le deliberazioni, delle quali debbesi dare notizia al pubblico, verranno in apposito avviso affisse nei locali d'ufficio della cassa e nei luoghi consueti di pubblicità.
La pubblicazione così eseguita renderà tali deliberazioni operative per tutti gli interessati immediatamente, a meno che non vi sia in esse indicato un termine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-14