Statuto›Titolo III
Art. 26
In vigore dal 12 set 1890
I libretti si inscrivono al nome del depositante o a quell'altro qualunque che viene da lui indicato, e sotto lo stesso nome s'intesta pure la relativa partita nei registri dell'istituto. Essi portano inoltre un numero progressivo e corrispondente a quello sotto il quale sono allibrati nei registri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-26