Statuto›Titolo III
Art. 30
Depositi a risparmio speciali.
In vigore dal 12 set 1890
A termini dell' della citata legge il consiglio di amministrazione potrà costituire una categoria speciale di libretti di piccolo risparmio nominativi ma pagabili al portatore a favore di depositanti dimoranti nel comune e mandamento di Novellara, che ne facciano domanda ed appartengano alle classi seguenti:
a) agricoltori (mezzadri, boari e braccianti);
b) operai ed artigiani;
c) persone di servizio;
d) alunni delle scuole;
e) impiegati ed insegnanti, purchè abbiano uno stipendio non eccedente le lire 1500;
f) società operaie legalmente riconosciute.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-30