StatutoTitolo III

Art. 30

Depositi a risparmio speciali.

In vigore dal 12 set 1890
A termini dell' della citata legge il consiglio di amministrazione potrà costituire una categoria speciale di libretti di piccolo risparmio nominativi ma pagabili al portatore a favore di depositanti dimoranti nel comune e mandamento di Novellara, che ne facciano domanda ed appartengano alle classi seguenti: a) agricoltori (mezzadri, boari e braccianti); b) operai ed artigiani; c) persone di servizio; d) alunni delle scuole; e) impiegati ed insegnanti, purchè abbiano uno stipendio non eccedente le lire 1500; f) società operaie legalmente riconosciute.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-30

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