Statuto›Titolo III
Art. 34
In vigore dal 12 set 1890
Quando il credito abbia ecceduto l'accennata somma e quando il depositante abbia notoriamente mutata la propria condizione per la quale si è fatto luogo all'emissione di un libretto speciale di risparmio, il relativo libretto verrà estinto d'ufficio e sarà aperta contemporaneamente per la somma corrispondente una nuova partita nella categoria dei libretti per depositi ordinari emettendo un libretto al nome del depositante medesimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-34