Statuto›Titolo III
Art. 24
In vigore dal 12 set 1890
Gli interessi si liquidano al 31 dicembre di ogni anno o prima nel solo caso che il depositante intenda di estinguere il libretto; gli interessi liquidati andranno aggiunti al capitale e diverranno fruttiferi quando non siano ritirati nel periodo di tempo che d'anno in anno verrà stabilito dal consiglio d'amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-24