StatutoTitolo V

Art. 75

Fondo di riserva.

In vigore dal 12 set 1890
Il fondo di riserva è costituito: a) dalla somma prelevata sugli utili d'ogni esercizio nella misura stabilita dal precedente . b) dai lucri eventuali che pervenissero per qualunque altra causa alla cassa. Qualora il fondo di riserva al seguito di subita diminuzione, dovesse perdere l'accennata proporzione di un decimo dei depositi, gli sarà devoluta nuovamente la quota degli utili nella misura di nove decimi sino a che abbia riacquistata la perduta proporzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-75

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