StatutoTitolo V

Art. 73

Bilancio.

In vigore dal 12 set 1890
Al 31 dicembre d'ogni anno si liquidano i conti generali degli introiti e pagamenti e delle operazioni tutte che determinano lo stato dell'azienda ed in base ai medesimi viene compilato il bilancio consuntivo che dovrà essere presentato al consiglio comunale entro il mese di febbraio purchè, in seguito all'approvazione per parte di detto consiglio da seguire non più tardi del 20 marzo successivo, possa essere trasmesso al Ministero nelle forme e termini di cui all' della legge e 37 del regolamento.
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