Statuto›Titolo IV
Art. 68
In vigore dal 12 set 1890
I conti correnti garantiti mediante pegno di titoli e valori pubblici non potranno eccedere la somma corrispondente ai quattro quinti dei titoli vincolati pei quali, in caso di diminuzione di valore, si seguiranno le stesse norme stabilite pei titoli dati a pegno per anticipazioni di cui agli . La costituzione del pegno deve risultare da apposito atto in modo conforme a quello che verrà praticato per le anticipazioni.
I conti correnti garantiti da pagherò o vaglia cambiari, o mediante pegno di titoli e valori pubblici, hanno una durata massima di un anno e le domande per la rinnovazione debbono essere presentate almeno quindici giorni prima della scadenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-68