Statuto›Titolo IV
Art. 70
Sovvenzioni agrarie.
In vigore dal 12 set 1890
In sovvenzioni e mutui agrari a termini della legge 23 gennaio 1887, n. 4276, serie 3ª, e del regolamento per la esecuzione di essa legge, approvato con regio decreto 8 gennaio 1888, n. 5166.
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