StatutoTitolo IV

Art. 70

Sovvenzioni agrarie.

In vigore dal 12 set 1890
In sovvenzioni e mutui agrari a termini della legge 23 gennaio 1887, n. 4276, serie 3ª, e del regolamento per la esecuzione di essa legge, approvato con regio decreto 8 gennaio 1888, n. 5166.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-70

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo