Statuto›Titolo IV
Art. 69
In vigore dal 12 set 1890
Il correntista, all'atto della prima operazione, riceve dalla cassa un libretto a lui intestato, in cui vengono registrate man mano le successive operazioni di conto corrente ed un libretto di assegni bancari (checks) coll'emissione dei quali potrà valersi delle somme messe a sua disposizione.
L'interesse sulle somme di cui il correntista è debitore verso l'istituto, è sempre superiore di un mezzo per cento a quello fissato pei mutui chirografari.
L'emissione ed il pagamento degli assegni, la liquidazione degli interessi e decorrenza dei medesimi sono regolate dalle disposizioni concernenti i depositi in conto corrente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-69