StatutoTitolo VI

Art. 80

In vigore dal 12 set 1890
I contratti di mutui ipotecari già conchiusi al giorno dell'attuazione del presente statuto rimangono fermi sebbene in eccedenza al limite fissato dall', paragrafo 2°. Non si potranno però concedere nuovi mutui ipotecari prima che la somma totale di siffatta categoria d'impiego sia ridotta nei limiti sovraccennati. Novellara, 30 giugno 1890. Visto d'ordine di S. M. Il ministro di agricoltura, industria e commercio L. MICELI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3883#art-s-80

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