Statuto›Titolo II
Art. 14
In vigore dal 16 ago 1890
Spetta pure al consiglio d'amministrazione.
a) stabilire il tasso dell' interesse da corrispondersi ai depositanti, nonché quello da percepire sui mutui, conti correnti, anticipazioni e sugli effetti;
b) approvare il ruolo degl'impiegati, i loro stipendi ed il regolamento interno;
C) provvedere sopra ogni altro affare che ecceda la competenza del comitato direttivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-14