Art. 14
StatutoTitolo II

Art. 14

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In vigore dal 16 ago 1890
Spetta pure al consiglio d'amministrazione. a) stabilire il tasso dell' interesse da corrispondersi ai depositanti, nonché quello da percepire sui mutui, conti correnti, anticipazioni e sugli effetti; b) approvare il ruolo degl'impiegati, i loro stipendi ed il regolamento interno; C) provvedere sopra ogni altro affare che ecceda la competenza del comitato direttivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-14