Statuto›Titolo II
Art. 14
14 / 51In vigore dal 16 ago 1890
Spetta pure al consiglio d'amministrazione.
a) stabilire il tasso dell' interesse da corrispondersi ai depositanti, nonché quello da percepire sui mutui, conti correnti, anticipazioni e sugli effetti;
b) approvare il ruolo degl'impiegati, i loro stipendi ed il regolamento interno;
C) provvedere sopra ogni altro affare che ecceda la competenza del comitato direttivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-14