StatutoTitolo II

Art. 9

In vigore dal 16 ago 1890
Le funzioni di amministratore sono gratuite, salvo per chi eserciti quella di direttore. Quando sia nominato amministratore chi abbia rapporti di debito con la cassa, questi dovrà liquidare ogni suo debito entro sei mesi dalla nomina, sotto pena di decadenza dall'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-9

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