Statuto›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 16 ago 1890
I nove decimi degli utili netti annuali verranno destinati alla formazione ed all'aumento della massa di rispetto.
L'altro decimo ed anche una parte maggiore, una volta che la massa di rispetto sia raggiunta e si mantenga uguale al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, potrà essere assegnata ad opere di beneficenza o di pubblica utilità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-4