Statuto›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 16 ago 1890
Tale fondo di dotazione costituente il patrimonio della cassa servirà di guarentigia alle proprie operazioni.
I redditi, il capitale, il fondo girante ed i beni del monte di pietà serviranno inoltre a guarentire unitamente al detto fondo di dotazione ed alla massa di rispetto le operazioni della cassa di risparmio.
La garanzia del monte verso la cassa cesserà quando questa siasi formato un patrimonio di lire 200,000 compreso l'attuale suo fondo di dotazione di lire 45,000.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-3