Statuto›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 16 ago 1890
La cassa di risparmio è una istituzione esistente per sè ed il suo patrimonio e la sua contabilità rimangono intieramente distinti e separati da quelli del monte di pietà, ente fondatore.
Essa è soggetta alla vigilanza del governo ed a tutte le altre prescrizioni della precitata legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª, e relativo regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-8