Statuto›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 16 ago 1890
I membri eletti staranno in carica, quattro anni.
Dopo primo biennio si procederà all'estrazione a sorte di un membro, dell'arciconfraternita e tre del consiglio comunale, successivamente la rinnovazione resterà determinata dall'anzianità.
I membri scadenti potranno essere rieletti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-10