StatutoTitolo II

Art. 12

In vigore dal 16 ago 1890
Cessando un amministratore per morte, volontaria dimissione e qualsiasi altra causa dal proprio ufficio prima del tempo stabilito, l'eletto a surrogarlo durerà in tale funzione pel solo tempo che doveva rimanervi il suo antecessore. Fatta eccezione per la prima volta, e salvo il caso di rinnovazione completa dell' amministrazione, i membri entreranno in carica al 1° gennaio.
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