Statuto›Titolo II
Art. 12
In vigore dal 16 ago 1890
Cessando un amministratore per morte, volontaria dimissione e qualsiasi altra causa dal proprio ufficio prima del tempo stabilito, l'eletto a surrogarlo durerà in tale funzione pel solo tempo che doveva rimanervi il suo antecessore.
Fatta eccezione per la prima volta, e salvo il caso di rinnovazione completa dell' amministrazione, i membri entreranno in carica al 1° gennaio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-12