Statuto›Titolo II
Art. 13
In vigore dal 16 ago 1890
L'amministrazione si riunirà regolarmente per la relazione semestrale, per l'approvazione del rendiconto finanziario d'ogni esercizio, per la destinazione degli utili e qualunque volta il presidente lo riconosca opportuno.
Il resoconto annuale verrà compilato entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello al quale si riferisce, e la sua approvazione non potrà protrarsi oltre il mese di febbraio.
Si riunirà anche straordinariamente sulla semplice richiesta del consigliere di turno o sulla richiesta di un terzo degli amministratori.
Il consiglio è convocato dal presidente per mezzo di avvisi mandati a ciascun membro almeno due giorni prima.
Perché le deliberazioni dell' amministrazione sieno valide si richiede la presenza di sei membri almeno.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, e trattandosi di persone, a scrutinio segreto; in caso di parità di voti, l'oggetto della votazione s' intenderà respinto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3854#art-s-13